Ti trovano droga nel sangue? Non basta per punirti
La Corte costituzionale chiarisce i limiti della nuova formulazione dell’articolo 187: punibile solo chi rappresenta un pericolo concreto per la sicurezza stradale.

La Corte costituzionale ha confermato la legittimità della stretta introdotta nel 2024 sull’articolo 187 del Codice della Strada. Tuttavia, ha precisato che la norma può ritenersi conforme ai principi costituzionali solo se interpretata in senso restrittivo: la punibilità scatta soltanto quando il conducente, dopo aver assunto sostanze stupefacenti, si mette alla guida in condizioni idonee a mettere in pericolo la sicurezza della circolazione. Si tratta di un chiarimento cruciale, che interviene su una modifica normativa che ha eliminato il riferimento allo “stato di alterazione psico-fisica”, sostituendolo con la semplice locuzione “dopo aver assunto” droga.
I dubbi di legittimità sollevati dai giudici
Alla base dell’intervento della Consulta ci sono le questioni sollevate da tre giudici, alle quali si sono uniti anche l’Unione delle Camere Penali Italiane e l’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, intervenuti come amici curiae. Il timore espresso era che la nuova norma potesse colpire chiunque avesse assunto sostanze anche molto tempo prima di mettersi alla guida, indipendentemente dalla reale compromissione delle capacità psico-fisiche. Una simile interpretazione, secondo i giudici, avrebbe condotto a sanzionare comportamenti inoffensivi, introducendo una disparità rispetto ad altri reati stradali come la guida in stato di ebbrezza.

Il principio di proporzionalità come criterio guida
Pur respingendo le censure di incostituzionalità, la Corte ha riconosciuto la necessità di interpretare la norma secondo i criteri di proporzionalità e offensività. Ciò significa che non sarà più obbligatorio dimostrare uno stato concreto di alterazione psico-fisica del conducente. Sarà però essenziale verificare la presenza nei liquidi biologici — sangue, urina o saliva — di quantità di stupefacente che, secondo le attuali conoscenze scientifiche, siano idonee ad alterare le capacità psicofisiche di un assuntore medio. Il pericolo per la sicurezza stradale, in questo quadro, rimane l’elemento centrale per giustificare la sanzione.
Una soglia scientifica per valutare l’idoneità a guidare
L’interpretazione offerta dalla Consulta non elimina i controlli, ma impone maggiore rigore nella valutazione. Il semplice dato della presenza di droga non basta: serve una correlazione tra quantità rilevata e sua potenziale incidenza sulle capacità di guida. Non si tratta, quindi, di punire in via astratta l’assunzione, ma di colpire quei comportamenti che, per quantità e tipo di sostanza rinvenuta, possano davvero compromettere la sicurezza al volante. Un equilibrio, quello tracciato dai giudici costituzionali, che cerca di tutelare l’interesse pubblico alla circolazione sicura senza scivolare in automatismi punitivi privi di fondamento reale.